L.R. n. 7 del 22/04/2014 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta
dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in
condizioni di sicurezza”
La legge si richiama alle disposizioni riportate nel testo unico nazionale 81/2008, il riferimento alle
misure di protezione da prevedere è esplicito “misure di prevenzione e protezione dirette ad
evitare i rischi di caduta dall’alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che
consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il transito e l’accesso in
condizioni di sicurezza”
Non ci sono tuttavia richiami specifici alle norme o specifiche tecniche a cui gli ancoraggi da
installare sulle coperture dovrebbero essere conformi (es. UNI EN 795, UNI CEN 16415, UNI
11578), lasciando di fatto libertà al progettista di valutare diverse opzioni.
Quando è obbligatorio installare la linea vita
Nelle Marche l’ambito di applicazione della legge sulle linee vita è circoscritto ai seguenti casi:
a) nuove costruzioni
b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una
superficie comunque non inferiore al 50 per cento
c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
“Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali
d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture
e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come
varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le
varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.
Come in altre regioni anche per la legge linea vita Marche è prevista la redazione di un Elaborato
Tecnico della Copertura (ETC) ad integrazione del fascicolo dell’opera descritto nel testo unico
nazionale D.lgs 81/2008 o come documento singolo nel caso in cui non sia prevista la redazione dello
stesso fascicolo dell’opera.
L’assenza o l’incompletezza dell’ ETC determina l’improcedibilità dell’istanza diretta ad
ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.